LA CRISI D’IMPRESA

Il 12 gennaio 2019 viene emanato il D.Lgs. 14/2019, ossia il “Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza” (“CCII”). Il Codice, con esclusione di limitati articoli entrati in vigore nel 2019, diviene efficace soltanto il 15 luglio 2022; il testo è largamente modificato dal D.Lgs. 83/2022, che ha recepito la “Direttiva Insolvency” (Dir. 2019/1023). Tale riforma, presentata come epocale modifica organica e sistematica della disciplina delle procedure concorsuali, sin dall’inizio, solleva diverse polemiche in ordine alla sua idoneità ad attuare quella maggiore efficacia e compiutezza delle procedure, ormai da tempo attesa. Già la riforma del 2005 modificava in modo sostanzioso le norme della Legge Fallimentare, abbandonando definitivamente il concetto di “economia nazionale” (e l’idea che lo Stato ne sia il gestore), oltre alla concezione che l’impresa insolvente vada “punita”.

La “Direttiva Insolvency”

Il quadro normativo è ancora in via di definizione. Una prima critica viene mossa dagli addetti ai lavori nel documento congiunto del CNDCEC e Confindustria (del 5 maggio 2022), in cui si osserva che le “troppe regole sulla crisi di impresa mal coordinate rischiano di disorientare”.

La direttiva persegue una serie di obiettivi, in particolare mira a:

  • garantire alle imprese e agli imprenditori che sono in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri di ristrutturazione preventiva efficaci, che consentano di preservare la continuità aziendale;
  • permettere ai debitori di ristrutturarsi efficacemente in una fase precoce e prevenire l’insolvenza, evitando la liquidazione;
  • impedire la perdita di posti di lavoro nonché la perdita di conoscenze e competenze;
  • massimizzare il valore totale per i creditori, rispetto a quanto riceverebbero in caso di liquidazione degli attivi della società;
  • prevenire l’accumulo di crediti deteriorati;
  • assicurare di poter intervenire prima che le società non siano più in grado di rimborsare i prestiti, contribuendo, in tal modo, a ridurre il rischio di un deterioramento di questi ultimi nei periodi di congiuntura sfavorevole. Si attenua, in questo modo, l’impatto negativo sul settore finanziario.  

Il raggiungimento di questi obiettivi necessita di strumenti di “allerta precoce” che consentano di aumentare l’efficienza delle procedure di ristrutturazione, incentivando l’accesso dell’imprenditore a quadri e tecniche di ristrutturazione preventiva, in una fase molto anticipata.

La nuova definizione finanziaria di crisi

La Direttiva Insolvency, come anticipato, viene recepita con il D.lgs. 83/2022 che modifica in maniera rilevante il CCII per conseguire gli obiettivi dell’UE. In particolare, cambia la nozione di crisi, di cui all’art. 2 c. 1, lett. a), ridefinita come:

CCII – Versione in vigore      

  • art. 2 c. 1 lett. a) Lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.

CCII – Versione precedente   

  • art. 2 c. 1 lett. a) Lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.

Il diritto recepisce l’impostazione finanziaria dei moderni modelli di valutazione aziendale per cui “cash is king”: l’impresa vale se produce cassa; dunque, l’insufficiente produzione di cassa per far fronte alle obbligazioni, in un arco di 12 mesi, determina la situazione di crisi.

I segnali di allerta previsti dal CCII e il test pratico per il risanamento

CCII – Versione in vigoreCCII – Previgente
Art. 3 Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa 1. L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte. 2. L’imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativoamministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative. 3. Al fine di prevedere tempestivamente l’emersione della crisi d’impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di: a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore; b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4; c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’articolo 13, al comma 2. 4. Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3: a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; b) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; c) l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni; d) l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25-novies, comma 1.Art. 3 Doveri del debitore. 1. L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte. 2. L’imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello  stato di crisi e della assunzione di idonee iniziative.

Il Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento disponibile online e La lista di controllo particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per l’analisi della sua coerenza

https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/allegato_dd28set2021_composizione__crisimpresa.pdf

sono inclusi nel Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021 e consentono la “composizione negoziata” per la soluzione della crisi d’impresa, finalizzata a permettere il risanamento delle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato. La composizione negoziata implica il coinvolgimento di un esperto indipendente che coadiuvi l’imprenditore apportando la sua professionalità al fine di verificare, preliminarmente, la perseguibilità del risanamento, anche sulla base del test disponibile online.

Se l’esperto ravvisa, diversamente dall’imprenditore, anche a seguito dei primi confronti con i creditori, la presenza di uno stato di insolvenza, questo non necessariamente gli impedisce di avviare la composizione negoziata. È necessario, però, che il professionista reputi che vi siano concrete prospettive di risanamento che richiedano, per essere ritenute praticabili, l’apertura delle trattative con i creditori. La concretezza delle prospettive dovrà essere valutata sulla base della effettiva possibilità di accordi con i creditori; la stessa cessione dell’azienda, potrebbe consentire la sostenibilità del debito.

Il piano di risanamento, in particolare, deve essere redatto nel rispetto della check-list, condivisa nel link summenzionato (sezione seconda del documento in questione). Questa richiede all’imprenditore il rispetto del requisito dell’organizzazione dell’impresa, la corretta rilevazione della situazione contabile e dell’andamento corrente, l‘individuazione delle strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi e le proiezioni dei flussi finanziari per risanare il debito.