WHISTLEBLOWING

È stato da poco pubblicato, Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24  , di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937. Entrerà in vigore il prossimo 30 marzo e riguarda la protezione delle persone (“whistleblowers”) che segnalano violazioni, attività non etiche o illecite commesse all’interno dell’azienda stessa, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Le tutele sono estese a dipendenti o collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti ed altre categorie, come volontari e tirocinanti anche non retribuiti, azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. Inoltre, le misure di protezione si applicano anche ai cosiddetti “facilitatori”, colleghi, parenti o affetti stabili di chi ha segnalato.

Tra i suoi contenuti vincolanti, la direttiva prevede che la tutela sia riconosciuta altresì in caso di segnalazioni o divulgazioni rivelatesi poi infondate, qualora il segnalante abbia avuto fondati motivi di ritenere che le violazioni fossero vere. La tutela cessa, ovviamente, nel caso in cui le segnalazioni infondate vengano accompagnate da dolo o colpa grave.   

La Legge 179/2017, attuando quanto previsto a livello comunitario, ha introdotto, per prima, misure a protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità, distinguendo due standard di garanzia: uno, più ampio, per il settore pubblico (art. 54-bis, D. Lgs. n. 165/2001) e l’altro, per il settore privato, riconducibile, essenzialmente, all’ambito del D.Lgs. n. 231/2001.

Il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 si prefigge di irrobustire la trasparenza e responsabilità in materia di segnalazioni con l’estensione del campo di applicazione alle aziende private con una media di più di 50 dipendenti. In settori, come quello finanziario, ritenuti particolarmente “sensibili “, tale  disciplina troverà applicazione a prescindere dalla soglia dell’organico aziendale mediamente occupato. 

Le aziende interessate dovranno predisporre canali interni di segnalazione in grado di garantire il massimo livello di riservatezza. Nelle aziende con meno di cinquanta dipendenti, invece, viene consentita solo la segnalazione interna escludendo la possibilità di ricorrere al canale esterno e alla divulgazione pubblica.

Il Decreto ammette la possibilità di segnalazioni esterne all’ ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), a patto che sia stato utilizzato preventivamente il canale interno e considera praticabile il ricorso ad essa: qualora il canale di segnalazione interna non sia stato attivato o, se attivato, sia inattendibile sul piano delle garanzie della riservatezza; laddove, effettuata la segnalazione, questa non abbia avuto seguito o ci sia l’effettivo timore che possa determinare il rischio di ritorsione; allorquando la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. 

Il Decreto entrerà in vigore il 15 luglio 2023 e si applicherà a tutti i datori di lavoro del settore pubblico e privato, a prescindere dall’adozione del modello organizzativo 231. L’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023 soltanto per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media fino a 249 lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.