(24) Segue: Le prospettive…

Cari amici che avete ancora la pazienza di seguitare a leggere queste mie considerazioni, torno a proseguire le stesse dopo una pausa dovuta, soprattutto, allo shock per il sisma che ha colpito il centro della Penisola e che si fa ancora sentire.

Mi ha ferito, ovviamente, in primo luogo il dramma delle vittime e di chi, sopravvissuto, ha perso la casa e quanto la stessa conteneva, poi, il crollo di chiese e strutture artistiche probabilmente non più riproducibili.

Oggi, a distanza di 82 giorni, l’informazione su quella tragedia ed i suoi esiti è praticamente scomparsa dalla stampa quotidiana mentre la televisione ne fa cenno dopo i resoconti pre e post elezioni del Presidente USA e le campagne per il referendum del 4 dicembre, nonché di altri avvenimenti contingenti di scarsissimo rilievo.

Ogni tanto l’informazione si estrinseca nella descrizione dell’allestimento di tende o strutture di fortuna per riportare a scuola bambini e giovani, ma che fa freddo e non c’è un programma chiaro per fronteggiare la situazione lo hanno detto solo i sindaci delle zone colpite, sottolineando che dopo le promesse iniziali, di fatto, il Governo li ha “lasciati soli”. Eppure quanto è successo ci dovrebbe insegnare che il rischio sismico è elevato ed investe tutto il territorio nazionale, motivo per cui è necessario costruire con criteri adeguati e mettere in sicurezza il costruito con tecniche opportune. Al riguardo, dobbiamo prendere atto che l’evento ha anche prodotto danni irreparabili al patrimonio artistico, per il crollo di chiese ed edifici storici di rara bellezza. Ciò dovrebbe indurre a fare senza indugio un piano per salvaguardare luoghi simbolo della nostra arte e della nostra storia, luoghi, edifici che costituiscono il richiamo per milioni di visitatori e sono, di fatto, il patrimonio autentico del nostro Paese.

Ma se langue la programmazione per ridare una casa a chi l’ha persa sotto il terremoto e, più in generale, per ridare identità a zone tipiche del “Bel Paese”, non mi pare che sia nella mente di alcuno un piano per la tutela dei monumenti, musei, palazzi ai quali facevo cenno come autentica ricchezza dell’Italia.

Il Premier si arrabatta, mostra i muscoli, toglie la bandiera dell’Europa da dietro la sua scrivania perché vuole fuori dal piano di stabilità i mezzi necessari per la contingenza del terremoto e dei migranti, non sottopone, però ai Partners europei un programma pluriennale che affronti i nodi per il rilancio socio-economico del Paese, che va ben oltre la contingenza.

Le fonti per finanziare tale piano non possono, ovviamente, ignorare l’indebitamento che, come ho cercato di dimostrare in un mia considerazione di gennaio 2013, può essere affrontato considerando l’effetto positivo che gli investimenti sottesi al programma provocherebbero.

Peraltro, non credo di sbagliare immaginando che le conseguenze del sisma si ripercuoteranno sul nostro già precario sistema idrogeologico, facendoci assistere, con l’arrivo delle piogge, a situazioni drammatiche. Evocare l’opera degli «angeli del fango» per l’alluvione di Firenze di cinquanta anni or sono, non può essere un lenimento rispetto ai mancati interventi per evitare il ripetersi di tali tragedie.

Il tema che si svolge nelle sedi politiche è, attualmente, un altro e riguarda il referendum del quattro dicembre prossimo.

Su questo sembrano tutti molto attivi, in particolare appare “sul pezzo” il Presidente del Consiglio il quale trova il modo di esortare gli italiani all’estero a votare… SI ed addita al peggioramento dello spread tra i titoli italiani e quelli tedeschi al timore che vinca il NO e cioè i nemici della «stabilità» di Governo.

Ho già detto in precedenti occasioni che non condivido né motivazioni, né atteggiamenti dei partiti sostenitori del NO, cercando di enucleare le ragioni, tre principali, che mi inducono a votare NO ed a sperare che quel “non partito di maggioranza” le condivida e torni a votare per far sentire forte la sua voce. Affinché i principi ai quali oggi ci richiama la scelta del NO possano costituire il seme per la rinascita socio-economica del Paese, ho accolto il suggerimento di chi mi ha spinto ad immaginare un’Associazione aperta a tutti coloro che intendano impegnarsi in qualche modo per dare concretezza ad espansione a quei principi.

Ho lavorato su tale proposta ed, in questa sede, sottopongo a chi ha ancora voglia di leggere quanto scrivo il possibile statuto dell’Associazione. Lo faccio per raccogliere suggerimenti, confessando che l’aspetto più difficile da definire è stato il nome della stessa, nel quale ho valutato le indicazioni che mi sono pervenute dal ristretto gruppo al quale avevo riferito l’idea dell’Associazione. Ho cercato nel nome di richiamare lo scopo di quest’ultima, spero di esserci riuscito, comunque il testo di statuto che propongo è il seguente:

STATUTO

*  *  *

ART. 1 – COSTITUZIONE

È costituita in Roma l’Associazione denominata “Socialità e serietà per un Paese che vuole tornare a vivere”.

 

ART. 2 – SEDE E DURATA

L’associazione ha sede in Roma, via Taranto n. 58 e potrà istituire sedi secondarie, per l’esercizio delle attività statutarie, su tutto il territorio nazionale.

 

ART. 3 – FINALITÁ

La finalità dell’Associazione è il recupero dei valori morali considerati pilastri irrinunciabili per arrestare il degrado del Paese ed avviare il rilancio sociale ed economico dello stesso. A tale scopo l’Associazione intende promuovere ogni iniziativa culturale ed operativa che possa permettere il conseguimento della propria finalità. Al riguardo l’Associazione mobiliterà gli aderenti affinché, secondo ben articolati programmi, venga portata nelle sedi opportune la propria proposta di rilancio della comunità nazionale, partendo proprio dal recupero dell’etica.

 

ART. 4 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • quote associative degli aderenti annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo in relazione alle categorie dei soci indicate all’art. 7 del presente Statuto;
  • eventuali contributi di persone fisiche e persone giuridiche;
  • eventuali contributi di organismi internazionali;
  • eventuali donazioni e lasciti testamentari;
  • eventuali proventi derivanti dall’esercizio delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
  • eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  • ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale nel rispetto della legislazione vigente e dello Statuto.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi o riserve durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione, o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’Associazione si impegna altresì ad impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

ART. 5 – EROGAZIONI, DONAZIONI E LASCITI

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.

Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

 

ART. 6 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di marzo il Consiglio Direttivo, redige il bilancio consuntivo dell’Associazione relativo all’esercizio precedente.

Entro e non oltre il 30 aprile tale documento è sottoposto dal Consiglio Direttivo all’Assemblea dei soci per la relativa approvazione ed è accompagnato dal parere del Collegio di Controllo.

La bozza di bilancio consuntivo, nei quindici giorni che precedono l’Assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell’associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

Entro il 30 ottobre il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo per l’esercizio successivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea che deve provvedervi entro il 30 novembre.

 

ART. 7 – SOCI

7.1 Il numero dei soci è illimitato.

 

7.2 Possono chiedere di divenire membri dell’Associazione tutti coloro che – persone fisiche o giuridiche – condividano le finalità della stessa e si impegnino:

– ad accettare lo spirito solidaristico e le finalità perseguite dall’Associazione;

– a rispettare le norme statutarie con espressa accettazione delle norme medesime sottoscritte all’atto della presentazione della domanda di ammissione;

– a sostenere l’attività dell’Associazione versando, entro il 31 ottobre di ogni anno, la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

 

7.3 I soci si suddividono in promotori, sostenitori e ordinari.

Sono soci promotori tutti i firmatari dell’atto costitutivo.

Sono soci sostenitori i soci che effettuano donazioni volontarie in favore dell’Associazione direttamente o con l’apporto di terzi.

Sono soci ordinari tutti gli altri.

 

7.4 – La qualità di socio si acquista con il versamento della quota associativa stabilita per l’anno in corso previa accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo il quale ha facoltà di negare l’ammissione a coloro che abbiano interessi che contrastino con quelli dell’Associazione.

Le quote associative annuali devono essere versate entro il 31 ottobre di ciascun anno.

 

ART. 8 – CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE DEI SOCI

L’ammissione dei soci è decisa ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Il vincolo associativo che lega il socio all’Associazione può sciogliersi, limitatamente a ciascun associato, per recesso volontario, esclusione o decesso.

Il recesso è sempre ammesso, purché il socio lo comunichi per iscritto a mezzo raccomandata al Consiglio Direttivo; il recesso avrà efficacia dal giorno successivo a quello del ricevimento.

La decadenza del socio è accertata e pronunciata dal Consiglio Direttivo, nei casi stabiliti dalla legge o quando intervengano cause di incompatibilità con la qualifica di socio ovvero per il mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi o per reiterate violazioni degli obblighi statutari e regolamentari, nonché di quelli derivanti dalle apposite delibere degli organismi direttivi ed assembleari dell’Associazione.

Le delibere di esclusione assunte dal Consiglio Direttivo devono essere comunicate all’interessato mediante lettera raccomandata.

Contro le predette delibere è ammesso ricorso del socio al Collegio di Controllo di cui all’art. 13 entro un mese dal ricevimento della comunicazione delle delibere stesse. In tal caso l’efficacia della delibera di esclusione è sospesa sino al pronunciamento del Collegio stesso.

I provvedimenti che pronunciano la decadenza ovvero dispongono l’esclusione sono comunicati all’interessato con lettera raccomandata e producono effetto dal giorno successivo a quello del ricevimento.

In qualsiasi caso di cessazione del vincolo associativo, il socio non può chiedere il rimborso della quota associativa già versata, né l’assegnazione di parte del patrimonio dell’Associazione.

Le quote associative sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

 

ART. 9 –  DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Con il sorgere del vincolo associativo, ciascun socio deve:

  1. osservare le norme contenute nel presente Statuto e negli eventuali regolamenti attuativi;

 

  1. attenersi alle delibere adottate dagli organismi associativi; tale obbligo grava anche su coloro che non abbiano partecipato alle relative assemblee o che siano stati dissenzienti o si siano astenuti dal voto;

 

  1. mantenere un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;

 

  1. versare la quota associativa annuale.

 

Ciascun socio ha diritto:

  1. di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

 

  1. di partecipare all’Assemblea.

 

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l’Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, dei bilanci o rendiconti e per la nomina degli organismi direttivi dell’Associazione. È altresì riconosciuto il diritto di voto a tutti i soci per le deliberazioni adottate dall’Assemblea dei soci nelle materie di sua competenza.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.

 

ART. 10 – ORGANI SOCIALI

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Collegio di Controllo.

Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.

Per ricoprire le cariche sociali è necessario essere in regola con il versamento delle quote associative all’atto dell’assunzione dell’incarico.

 

ART. 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI

11.1 – All’Assemblea partecipano tutti i soci iscritti all’Associazione e in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ogni socio, persona fisica o giuridica, dispone di un solo voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio purché non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio di Controllo, conferendo ad esso delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di cinque soci.

L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.

 

11.2 – L’Assemblea ordinaria ha luogo almeno due volte l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo, entro il 30 aprile e per l’approvazione del bilancio preventivo, entro il 31 novembre.

In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci iscritti e delibera su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno a maggioranza semplice dei soci presenti.

In seconda convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza semplice dei voti dei soci presenti.

In entrambi i casi deve essere presente almeno il 50% (cinquanta per cento) dei soci promotori.

L’Assemblea ordinaria dei soci, oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto:

  1. approva i bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Consiglio Direttivo;
  2. nomina i componenti del Consiglio Direttivo e ne stabilisce il numero;
  3. nomina i componenti del Collegio di Controllo;
  4. ratifica le nomine dei consiglieri eventualmente cooptati dal Consiglio Direttivo;
  5. delibera su tutti gli argomenti riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame da parte del Consiglio Direttivo;

 

  1. approva le direttive e i programmi generali dell’Associazione nonché le attività svolte dal Consiglio Direttivo durante l’esercizio sociale.

 

11.3 – L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci, sia in prima che in seconda convocazione; ove tale maggioranza non si raggiunga, si provvederà a convocare l’Assemblea per una terza volta, ed essa sarà in tal caso costituita qualunque sia il numero di soci presenti purché sia presente almeno il 30% dei soci promotori. Il quorum deliberativo è sempre pari alla maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente Statuto, sul trasferimento della sede dell’Associazione e sulle eventuali proposte di scioglimento della stessa.

 

11.4 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che nomina un Segretario, per la redazione del verbale di Assemblea.

In assenza del Presidente del consiglio Direttivo, viene nominato Presidente dell’Assemblea il più anziano per età fra i consiglieri presenti.

L’assemblea, ordinaria e straordinaria, viene convocata mediante comunicazione del Consiglio Direttivo da inviarsi a mezzo di posta ordinaria, fax ovvero posta elettronica con preavviso di almeno 15 giorni. La convocazione dovrà indicare la data, l’ora, il luogo e gli argomenti all’ordine del giorno.

Delle riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

 

ART. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO – PRESIDENTE

12.1 – L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da 5 a 11, scelti tra i soci, che vengono eletti per la prima volta dai soci promotori che partecipano all’atto costitutivo e successivamente dall’Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

 

Il Consiglio Direttivo è l’organo di guida, promozione e di indirizzo dell’Associazione, coerentemente con gli obiettivi stabiliti dall’Assemblea. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, spettandogli tutte le facoltà per il raggiungimento dello scopo sociale che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservati all’Assemblea dei soci.

In particolare il Consiglio Direttivo:

  1. delibera su tutte le questioni che interessano l’Associazione ed ha i più ampi poteri per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente ovvero al Segretario secondo quanto stabilito al successivo art. 12.2;

 

  1. provvede alla gestione economica e finanziaria predisponendo il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea corredati dal parere del Collegio di controllo;

 

  1. stabilisce l’ammontare della quota associativa annua;

 

  1. delibera sull’ammissione ed esclusione dei soci;

 

  1. approva l’eventuale regolamento interno dell’Associazione medesima e le sue modifiche.

 

12.2 – Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del suo Presidente ovvero di almeno tre consiglieri.

Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, di chi presiede la riunione.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano in età.

Di tutte le riunioni è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzatore.

Il consigliere che senza giustificato motivo rimanga assente per tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dalla carica con delibera motivata del Consiglio.

 

Nel corso della prima riunione il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente rieleggibile alla scadenza del mandato. Nel corso della medesima riunione il Consiglio Direttivo nomina un Segretario scelto anche al di fuori dello stesso Consiglio e, in tal caso, senza diritto di voto. Il Consiglio Direttivo può delegare al Segretario la gestione ordinaria dell’Associazione nonché la gestione della cassa dell’Associazione e la tenuta della relativa contabilità.

Qualora nel corso della carica vengano a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o più consiglieri, il Consiglio medesimo chiama quali successori, i primi dei non eletti in ordine decrescente, ovvero, in caso di indisponibilità degli stessi o in loro mancanza, provvede mediante cooptazione.

La nomina dei consiglieri cooptati sarà sottoposta alla ratifica della successiva Assemblea ordinaria dei soci.

Qualora venga meno la maggioranza del Consiglio, i consiglieri rimasti in carica devono al più presto convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

I nuovi consiglieri nominati dall’Assemblea durano in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri incarica al momento della loro nomina.

Ove il Consiglio non provveda alla convocazione dell’Assemblea per la sostituzione dei consiglieri mancanti ovvero se vengano a mancare tutti i consiglieri, l’Assemblea per la loro sostituzione deve essere convocata dal Collegio di Controllo, il quale può compiere nel frattempo, gli atti di ordinaria amministrazione.

 

12.3 – Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell’Associazione; egli ha la firma sociale e la rappresentanza dell’Associazione in giudizio nonché di fronte ai terzi; in caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente può delegare le proprie attribuzioni al Vice Presidente.

Il Presidente coordina l’attività dell’Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle deliberazioni, prende i provvedimenti necessari ed urgenti per il buon funzionamento dell’Associazione nell’intervallo di tempo tra le riunioni del Consiglio Direttivo alla prima delle quali è comunque tenuto a riferire sui provvedimenti stessi.

 

ART. 13 – COLLEGIO DI CONTROLLO

13.1 – Il Collegio di Controllo è composto da 3 membri effettivi e due supplenti eletti direttamente dall’Assemblea dei soci.

I membri del Collegio potranno essere scelti anche tra i non soci in ragione della loro autorevolezza e competenza.

Il Collegio di Controllo elegge nel proprio seno il Presidente.

 

13.2 – al Collegio di Controllo è affidato il controllo della gestione e dell’Associazione ed esso è costituito garante dell’osservanza delle norme statutarie e del corretto perseguimento degli scopi sociali.

Esso decide, inoltre, a norma dell’art. 8, comma 5°, sulla esclusione dei soci.

Il Collegio è competente a dirimere qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i soci e l’Associazione o fra i soci.

In tali evenienze, il Collegio decide inappellabilmente operando quale amichevole compositore delle controversie e senza formalità di rito.

Il Collegio vigila infine sulla regolare tenuta della contabilità e rende il parere previsto dall’art. 6 del presente Statuto.

A tale scopo può esaminare in ogni momento i libri contabili ed amministrativi e chiedere le informazioni che ritenga necessarie.

Il Collegio rende altresì il parere indicato all’art. 14, 1° comma.

Sia i membri del Collegio che il suo Presidente durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

 

13.3 Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente ovvero di 3 dei suoi componenti.

Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti

Il Collegio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal membro più anziano in età.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, di chi presiede la riunione.

Delle riunioni è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzatore.

13.4 – Qualora nel corso della carica vengano a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o più componenti, il Collegio viene integrato dai membri supplenti.

 

ART. 14 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell’Associazione è proposto dal Consiglio Direttivo, la delibera del quale, previo conforme parere del Collegio di Controllo, è sottoposta all’Assemblea straordinaria. Si scioglie altresì negli altri casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea in seduta straordinaria deve nominare i liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri e le retribuzioni.

L’Assemblea, nella stessa seduta dovrà stabilire le modalità della liquidazione.

Gli eventuali beni residui saranno devoluti a giudizio dell’Assemblea ad enti o associazioni della stessa categoria che perseguono scopi analoghi, sentiti gli organismi di controllo previsti dalla legge e salvo quest’ultima imponga una diversa destinazione.

 

ART. 15 – REGOLAMENTO

Oltre che dalle norme contenute nel presente Statuto, l’Associazione potrà essere disciplinata nel suo funzionamento da un regolamento interno da emanarsi dal Consiglio Direttivo e diretto ad individuare i criteri operativi che informeranno la gestione dell’Associazione.

 

ART. 16 – NORME APPLICABILI

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 ed, in subordine, le norme contenute nel libro V del Codice Civile.

 

Mi aspetto dei riscontri, qualunque essi siano per, poi, ufficializzare la «pratica».

Claudio Bianchi